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D.M. 31/03/2006 n. 165Art. 43 - Società di gestione 1. Qualora le esigenze di valorizzazione di risultati delle attività di ricerca e sviluppo lo rendano conveniente, l'Ente provvede alla costituzione della Società di gestione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, cui può essere demandata la gestione dei diritti di sfruttamento dei brevetti. Titolo PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Sezione Programmazione delle attività Art. 44 - Pianificazione, programmazione e budget 1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di governo dell'Ente, i responsabili dei centri di responsabilità sviluppano l'attività di programmazione, secondo i principi di autonomia organizzativa individuati dai documenti di organizzazione. A tal fine comunicano al Direttore generale, entro il mese di settembre, le previsioni dei programmi, dei progetti e delle attività che intendono realizzare nel periodo di riferimento. Tali previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, ordinati per progetti, anche ai fini della contabilità analitica e del controllo di gestione, nonchè dei fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio di riferimento. I programmi così formulati costituiscono il fondamento analitico dello stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza di ogni centro di responsabilità, nonchè, ove previsto, dell'eventuale budget economico. Art. 45 - Documenti di pianificazione 1. L'Ente opera sulla base di un piano triennale e un piano annuale formulati in osservanza a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257 e ai principi in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. 2. Il piano triennale, comprendente l'esercizio di riferimento, viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente. Esso, tra l'altro, descrive in modo quantitativo le scelte strategiche dell'ENEA sia riferite alle attività tecnico-scientifiche, finanziate integralmente o parzialmente dai contratti attivi, sia riguardanti il funzionamento e la gestione dell'Ente ed è articolato sia per i centri di responsabilità, sia per le funzioni obiettivo, definite in coerenza con la legge 3 aprile 1997 n. 94. 3. Il piano triennale è redatto in coerenza con il bilancio di previsione triennale che ne quantifica le risorse necessarie ripartendole per centro di responsabilità. Il bilancio di previsione è sede di riscontro per i provvedimenti di spesa a carattere pluriennale. 4. Il piano annuale individua gli obiettivi e le relative attività per l'esercizio di riferimento, assegnando le risorse necessarie ai centri di responsabilità. Ad esso si conforma il bilancio di previsione. 5. L'approvazione del bilancio di previsione autorizza il Direttore generale e i responsabili dei centri di responsabilità al compimento di tutti gli atti amministrativi necessari per conseguire gli obiettivi, nei limiti delle risorse assegnate dallo stesso bilancio. Art. 46 - Piani operativi 1. Qualsiasi attività programmatica che sia oggetto di specifici finanziamenti esterni all'Ente e che sia, altresì, definita sulla base di specifici accordi con i soggetti finanziatori è inclusa nei piani operativi, nei quali sono previste l'entità delle risorse umane e finanziarie da utilizzare, nonchè le relative forme di monitoraggio. Sezione II Controllo di gestione Art. 47 - Controllo di gestione 1. Al fine di conseguire gli obiettivi programmati, di assicurare la corretta gestione delle risorse e garantire l'imparzialità ed il buon andamento della struttura, l'Ente adotta il sistema di controllo di gestione, previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, secondo modalità che saranno definite con specifico atto del Direttore generale. Art. 48 - Modalità del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi a) stesura di un piano dettagliato di obiettivi mediante la predisposizione di schede di budget strutturate per centri di responsabilità amministrativa e per centro di costo, a cui collegare le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi b) rilevazione periodica dei dati, anche con l'adozione di strumenti che consentano la rilevazione oraria dell'impegno di personale, relativi ai costi ed ai proventi dei singoli centri, nonchè dei risultati raggiunti c) valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilità, rilevando complessivamente e per ciascun centro di imputazione le risorse acquisite, i costi sostenuti nell'uso dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti. Per i servizi a carattere commerciale, sono altresì rilevati le entità dei ricavi conseguiti. Art. 49 - Sistema di contabilità analitica 1. L'Ente adotta, quale strumento del controllo di gestione, un sistema di contabilità analitica in grado di consentire l'analisi dei costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari relativi per centri di responsabilità e per centri di costo. 2. Al fine di poter valutare l'andamento della gestione dell'Ente e provvedere alle opportune decisioni, i dati forniti dalla contabilità analitica con le indicazioni degli eventuali scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli previsti sono periodicamente presentati alla Direzione generale, ai responsabili delle strutture ed all'Organo collegiale di valutazione strategica. 3. Le modalità di svolgimento e la periodicità dei referti di contabilità analitica sono indicati con atto del Direttore generale. Titolo VI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Sezione Principi generali Art. 50 - Finalità ed ambito di applicazione 1. L'ENEA è dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257 e provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi di cui all'articolo 19 del citato decreto. 2. L'ENEA adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. 3. I centri di responsabilità amministrativa costituiscono il riferimento organizzativo per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile dell'Ente. Art. 51 - Assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'at- tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a Enti pubblici e privati restano subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità, determinati dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 risulta dalle singole deliberazioni del Consiglio di amministrazione con cui vengono disposte le concessioni. 3. Il Consiglio di amministrazione provvede altresì con apposita deliberazione a determinare i criteri e le modalità con le quali vengono assegnate ed utilizzate le risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente. Art. 52 - Attività commerciali 1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 83. Sezione II Gestione finanziaria Art. 53 - Esercizio finanziario, bilancio annuale di previsione finanziario 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 2. Il progetto di bilancio di previsione è predisposto dal Direttore generale entro il 15 ottobre di ogni anno. 3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituisce la base della gestione economica e finanziaria dell'Ente. Art. 54 - Criterio di formazione del bilancio di previsione 1. Il progetto di bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa. E' preceduto da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la sua formulazione. 2. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti a) il preventivo finanziario b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria c) il preventivo economico. 3. Il preventivo finanziario si distingue in decisionale e gestionale, ed è formulato in termini di competenza e di cassa. 4. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in Unità Previsionale di Base, U.P.B.; le U.P.B. rappresentano l'insieme organico di risorse finanziarie assegnate alla gestione di un unico centro di responsabilità. 5. L'articolazione delle entrate e delle uscite, nel momento in cui si evidenzia come unità elementare di classificazione il capitolo, dà origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attività e per la successiva rendicontazione. 6. Per ogni unità previsionale di base sono indicati a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 7. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alle entrate e alle spese in titoli a seconda che afferiscono alle gestione corrente ovvero a quella in conto capitale. L'ammontare del fondo di riserva non può essere superiore al 5 per cento del totale delle uscite correnti. Le partite di giro e le contabilità speciali possono essere esposte in una specifica unità previsionale di base non riconducibile ad un centro di responsabilità. 8. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni risultanti dal documento di programmazione economico-finanziaria. 9. Ai fini della gestione e della rendicontazione, i capitoli sono determinati in relazione al contenuto economico e funzionale dell'entrata e della spesa. 10. Nel bilancio di previsione è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva ordinario per le spese impreviste o di carattere eccezionale nonchè per le maggiori spese che si verifichino durante l'esercizio. L'ammontare del fondo di riserva, al netto dell'importo relativo ai residui passivi eliminati dalle scritture finanziarie per perenzione amministrativa nonchè delle somme di cui al comma 11, non può superare il 5% del totale delle spese previste. 11. Nel fondo di riserva di cui al comma 7, sono inoltre accantonate le somme destinate ai rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento. 12. Nel bilancio di previsione è, altresì, previsto un ulteriore fondo di riserva per le opere afferenti a progetti che si prevede siano realizzati nel corso dell'esercizio, di importo corrispondente alle entrate che in corrispondenza dei medesimi si prevede siano accertate nel corso del medesimo. 13. Costituiscono allegati al bilancio di previsione a) il bilancio pluriennale, redatto in conformità all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 b) la relazione programmatica c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione |
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